Imprese beneficiarie e destinatari della formazione 4.0.
Il bonus è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Inoltre, gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali hanno diritto al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività. L’unica esclusione riguarda le “imprese in difficoltà”, le quali non possono accedere al bonus. (1.)
Le attività formative sono destinate al personale dipendente dell’impresa beneficiaria, ossia ai titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendistato.
Il legislatore ha individuato inoltre i seguenti ambiti aziendali per le spese di formazione 4.0: vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione.
Competenze abilitanti nel processo di trasformazione tecnologica.
Allo scopo dichiarato di accompagnare le imprese verso il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”, la disciplina del credito di imposta ha reso ammissibili le attività di formazione incentivata purché finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze riguardanti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Misura del credito di imposta: maggiori incentivi per la formazione rivolta a lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
In base ad una rimodulazione prevista dalla legge di bilancio 2020, nei confronti delle piccole imprese, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro, mentre per le medie e grandi imprese il credito è pari rispettivamente al 40% e al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta in favore delle imprese è pari al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. (2.)
Formazione interna ed esterna all’impresa.
Appare opportuno specificare che le attività formative possono essere organizzate internamente all’impresa o appaltate a soggetti qualificati esterni. Nel primo caso, la formazione è gestita direttamente a livello aziendale con proprio personale docente o con docenti esterni assistiti da un tutor interno. Nel secondo caso, sono ammissibili soltanto le attività commissionate a soggetti esterni accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. Appare inoltre opportuno sottolineare un’importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2020, ossia la possibilità di appaltare le attività formative anche gli Istituti tecnici superiori.
Procedura semplificata: abolito il rimando ai contratti collettivi aziendali e territoriali.
Al fine di semplificare e agevolare ulteriormente il ricorso all’incentivo per la formazione sulle tecnologie 4.0, la legge di bilancio 2020 ha ritenuto non più necessario, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Ammissibilità della formazione “on line”.
Ai fini del riconoscimento della formazione agevolata, sono ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”. Tuttavia, la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. È, a tal fine, necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica intermedi ed un momento di verifica finale.
Attuazione.
Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze ne effettua il monitoraggio. L’incentivo è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione.
(1.)
Per la definizione di “imprese in difficoltà” si rimanda all’art.2, punto 19, del Regolamento UE n.651/2014.
(2.)
Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti "lavoratori svantaggiati" e "lavoratori molto svantaggiati".